Il ritardo, da parte di enti pubblici e società partecipate, nei pagamenti di fatture per forniture di beni e servizi è diventato insopportabile, soprattutto in Sicilia. Come è noto, vi sono moltissime Pmi costrette a chiedere affidamenti bancari sostitutivi dei crediti che dovrebbero riscuotere in tempi ragionevoli, cioè entro 60/70 giorni. Qui, da noi, invece, il ritardo è all’incirca tre volte di più. Esso è apparentemente inspiegabile, perchè quando un’amministrazione pubblica conferisce un ordine con un atto amministrativo, nel capitolo di bilancio la relativa somma è disponibile e quindi bloccata.
Non si capisce perchè all’atto del pagamento debbano insorgere impedimenti per dare quanto dovuto. O meglio, si capisce, volendo maliziosamente supporre che il ritardo sia causato apposta perché il fornitore sia “obbligato” a chiedere il favore: una forma di corruzione materiale o morale. Si tratta di un malcostume diffuso, difficile da estirpare.
Ci ha provato Tremonti, anche allora ministro dell’Economia, con la circolare n. 1 del 2003, la quale ha stabilito che sul ritardo nei pagamenti si applicasse l’interesse legale (in atto del 1%) e un ulteriore interesse di mora dell’8%.
Il complessivo interesse sarebbe addirittura molto favorevole al fornitore che infatti lo applica spesso ricavandone un utile, in quanto il costo del danaro è inferiore. Ma altre volte il fornitore non è in condizione di applicare tale interesse, perché l’ente pubblico minaccia di non rinnovare le forniture: un ricatto che oltre al danno causa la beffa.
C’è da dire che l’interesse relativo al ritardo dei pagamenti, per i bilanci delle amministrazioni pubbliche, costituisce un onere addizionale non prevedibile perchè non è previsto che le forniture si paghino in ritardo. Esso causa alla fine di ogni anno debiti supplementari che poi le stesse pubbliche amministrazioni fanno fatica a conguagliare. La questione è grave anche perchè inspiegabilmente l’Autorità garante della concorrenza e del mercato non ha riservato alla materia sufficiente attenzione, dato che la tempestività dei pagamenti rientra nei principi di una corretta concorrenza.
Non si capisce perchè all’atto del pagamento debbano insorgere impedimenti per dare quanto dovuto. O meglio, si capisce, volendo maliziosamente supporre che il ritardo sia causato apposta perché il fornitore sia “obbligato” a chiedere il favore: una forma di corruzione materiale o morale. Si tratta di un malcostume diffuso, difficile da estirpare.
Ci ha provato Tremonti, anche allora ministro dell’Economia, con la circolare n. 1 del 2003, la quale ha stabilito che sul ritardo nei pagamenti si applicasse l’interesse legale (in atto del 1%) e un ulteriore interesse di mora dell’8%.
Il complessivo interesse sarebbe addirittura molto favorevole al fornitore che infatti lo applica spesso ricavandone un utile, in quanto il costo del danaro è inferiore. Ma altre volte il fornitore non è in condizione di applicare tale interesse, perché l’ente pubblico minaccia di non rinnovare le forniture: un ricatto che oltre al danno causa la beffa.
C’è da dire che l’interesse relativo al ritardo dei pagamenti, per i bilanci delle amministrazioni pubbliche, costituisce un onere addizionale non prevedibile perchè non è previsto che le forniture si paghino in ritardo. Esso causa alla fine di ogni anno debiti supplementari che poi le stesse pubbliche amministrazioni fanno fatica a conguagliare. La questione è grave anche perchè inspiegabilmente l’Autorità garante della concorrenza e del mercato non ha riservato alla materia sufficiente attenzione, dato che la tempestività dei pagamenti rientra nei principi di una corretta concorrenza.
Quando la Pubblica amministrzione non paga i propri debiti nei tempi previsti, crea una sorta di abuso di dipendenza economica, cioè sfrutta una sua posizione dominante sul fornitore che vessa con il ritardo, sapendo che egli è comunque costretto a subire, per rinnovare le forniture.............
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